Deposito dell'accordo di negoziazione assistita (art. 2-ter d.l. 132/2014, conv. l. 162/2014)
L’art. 2-ter, d.l. 132/2014 (convertito dalla l. 162/2014), introdotto dal d.lgs. 149/2022 relativamente alle controversie di cui all’art. 409 c.p.c. consente la negoziazione assistita e ha previsto la trasmissione dell'accordo, a cura delle parti ed entro il termine di 10 giorni, ad una delle Commissioni di certificazione di cui all’art. 76, d.lgs. 276/2003.
La Commissione di certificazione dell’Università deli Studi di Firenze effettua il servizio di ricezione ed archiviazione, al costo di 150 euro oltre iva, inviando l' apposita modulistica (v. s.v. MODULISTICA e TARIFFE) ad entrambi gli indirizzi mail e PEC sotto riportati
ultimo aggiornamento: 30-Mag-2023